Art. 2.

      1. Precludono l'acquisto della cittadinanza di cui all'articolo 1:

          a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

          b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza è stata riconosciuta in Italia;

          c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.